Freno al mandato di arresto europeo se c’è il rischio di trattamenti degradanti nelle carceri

Il divieto di trattamenti disumani e degradanti dei detenuti blocca l’esecuzione del mandato di arresto europeo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 5 aprile (cause riunite C-404/15 e C-659/15, Aranyosi C-404:15) con la quale è stato chiarito che le autorità nazionali dello Stato di esecuzione possono impedire la consegna del soggetto colpito dal provvedimento se nello Stato di emissione le condizioni di detenzione mettono a rischio, sulla base di motivi seri e comprovati, il detenuto. D’altra parte – osserva Lussemburgo – nell’attuazione della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con legge n. 69/2005), gli Stati sono tenuti a rispettare l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che vieta i trattamenti disumani o degradanti. Detto questo, però, la Corte, proprio per impedire che sia intaccato il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca alla base del funzionamento del sistema del mandato di arresto europeo impone una verifica sulla base di elementi oggettivi, affidabili, precisi e attuali nei confronti della persona oggetto del provvedimento. Questo vuol dire che, accanto all’esame delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo con riferimento allo Stato di emissione e gli atti di altri organismi internazionali, essenziali per verificare l’esistenza di carenze sistematiche o generalizzate, nonché i rischi per determinati gruppi di detenuti e la peculiare situazione di alcuni centri di detenzione, è necessario rapportare i dati alla specifica situazione del destinatario del provvedimento. Per la Corte Ue, infatti, non basta che sussista il rischio di un trattamento degradante in base alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro di emissione perché, per opporre un rifiuto all’esecuzione del mandato di arresto, il rischio concreto deve presentarsi con riferimento all’individuo al centro del provvedimento di consegna. In una simile ipotesi, le autorità dello Stato di esecuzione devono prima richiedere informazioni aggiuntive allo Stato di emissione e solo se il rischio non può essere escluso in un termine ragionevole, l’autorità competente deve mettere fine alla procedura di consegna.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *