Giurisdizione italiana anche se il soccorso avviene in acque internazionali

Se un peschereccio è soccorso in acque internazionali mentre fa rotta verso l’Italia per l’ingresso di stranieri sul territorio sussiste la giurisdizione italiana. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, I sezione penale con la sentenza n. 17625/16 (17625_2016) depositata il 28 aprile con la quale la Corte ha confermato la giurisdizione italiana, respingendo il ricorso del destinatario di una misura cautelare in carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che contestava la competenza italiana poiché il fatto costituente reato era avvenuto in acque internazionali. Una tesi respinta dalla Cassazione secondo la quale è competente il giudice italiano se il trasporto dei migranti avviene con un’imbarcazione priva di bandiera in acque internazionali nei casi in cui nelle acque interne si verifica lo sbarco di cittadini extra Ue per l’intervento di soccorritori italiani “quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare”. A ciò si aggiunga che l’imbarcazione era priva di bandiera e che l’Italia ha un obbligo di prestare soccorso in base all’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982 e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo come confermato dalla sentenza Hirsi Jamaa del 23 febbraio 2012. Inoltre, in base all’articolo 6 del codice penale, la giurisdizione italiana sussiste se un frammento della condotta si realizza in Italia. Di qui l’inammissibilità del ricorso e la conferma della giurisdizione dei giudici nazionali.

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