Giurisdizione italiana e insolvenza per società con sede all’estero: precisazioni dalle Sezioni Unite

Per stabilire la giurisdizione del giudice italiano in materia di insolvenza è necessario considerare, in linea con l’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere, la sede principale degli interessi del debitore. E’ vero che, in caso di società, si presume essere quello della sede statutaria, ma se c’è discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è quest’ultima a dover prevalere e ad essere determinante per stabilire il giudice competente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la pronuncia n. 2243/15 depositata il 6 febbraio (insolvenza). La complessa vicenda riguardava la dichiarazione di fallimento che includeva, tra le altre, anche alcune società con sede in Gran Bretagna, collegate a quella italiana, Di qui la contestazione della giurisdizione italiana che la Corte ha respinto proprio facendo prevalere, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sul criterio del luogo della sede statutaria come centro degli interessi principali del debitore, la sede effettiva e non quella legale. Il centro operativo e decisionale – osserva la Cassazione – era in Italia come risulta da elementi oggettivi e riconoscibili da terzi, con la conseguenza che la presenza di uffici all’estero non basta a inficiare le conclusioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana.

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