Giurisdizione italiana e insolvenza: uno stop ai trasferimenti societari fittizi

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, pone un freno ai trasferimenti fittizi di società che perseguono, in realtà, l’obiettivo di eludere la giurisdizione del giudice italiano. Con sentenza n. 19978/14 depositata il 23 settembre 2014 (199978), la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una società, dichiarata fallita dal Tribunale di Modena, che contestava la giurisdizione italiana in ragione di un trasferimento dell’attività all’estero, in Mali, avvenuto poco prima del deposito dell’istanza di fallimento. Una tesi non accolta dalla Cassazione che ha confermato la giurisdizione italiana in quanto inderogabile in base agli articoli 9 e 10 della legge fallimentare e all’articolo 25 della legge n. 218/95. Tali norme – osserva la Cassazione – portano ad escludere la giurisdizione italiana solo in casi di “effettivo e tempestivo trasferimento all’estero”. Se, invece, il trasferimento avviene dopo la crisi dell’impresa ed è preordinato allo scopo di sottrarre la società al rischio di una dichiarazione di fallimento, la giurisdizione italiana va confermata. Senza dimenticare che, nel caso di specie, l’attività esercitata aveva un dimensionamento locale in Italia, che l’amministratore e i soci erano italiani e che la società non ha fornito dati sull’effettiva attività in Mali.

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