Il futuro della mediazione nelle mani della Corte Ue

Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza n. 199 del 16 agosto (mediazione), ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire alcuni punti della direttiva 2008/52  adottata il 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione civile e commerciale, recepita in Italia con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010. I giudici nazionali vogliono sapere se l’atto comunitario richiede che il mediatore abbia competenze giuridiche e se l’organismo debba scegliere il mediatore tenendo conto dell’oggetto della causa, indirizzandosi verso un professionista con competenze nel settore; se l’organismo di mediazione debba avere alcuni requisiti di competenza territoriale e, in ultimo, se la proposta di accordo da parte del mediatore possa arrivare sul tavolo del giudice senza richiesta delle parti.

La controversia dinanzi al tribunale di Palermo riguarda un caso di  locazione (quindi puramente interna), mentre la direttiva è limitata, per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, alle controversie transfrontaliere. Tuttavia, non dovrebbero esserci problemi sul fronte dell’ammissibilità del rinvio perché se è vero che la controversia è interna, è indiscutibile che un’interpretazione diversa delle norme a seconda del carattere delle controversie (interne o transfrontaliere) comprometterebbe l’effetto utile della direttiva che, d’altra parte, consente agli Stati di spostare i confini applicativi dell’atto Ue. Già in passato, la Corte di Lussemburgo ha chiarito che la propria competenza si estende a questioni pregiudiziali su norme Ue in situazioni in cui i fatti oggetto della causa sono estranei al campo di applicazione del diritto comunitario, se le norme Ue “sono state rese applicabili dal diritto nazionale”.

Il 13 settembre, intanto, il Parlamento europeo ha approvato  una risoluzione (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0361+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT) con la quale riconosce che l’articolo 5 della direttiva consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione “sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria”, ma a condizione che  “ciò non impedisca alle parti di esercitare il proprio diritto di accesso al sistema giudiziario”. Gli eurodeputati, tuttavia, hanno promosso i risultati raggiunti dalla normativa italiana, bulgara e rumena, le cui legislazioni vanno oltre i requisiti fissati dall’atto Ue, ma hanno chiesto che la mediazione sia usata come forma di giustizia alternativa e non come elemento obbligatorio della procedura giudiziaria.

Si ringrazia Guida al diritto per il testo dell’ordinanza.

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