Il rifiuto alla consegna per reato commesso in Italia all’esame della Cassazione

Precisazioni sul motivo di rifiuto alla consegna nel caso di reato commesso in tutto o in parte in Italia. Le ha fatte la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 15905/14 depositata il 9 aprile (Sentenza MAE) con la quale la Suprema Corte ha annullato la decisione della Corte di appello di Bologna del 7 marzo 2014 che aveva rifiutato la consegna alle autorità bulgare di un cittadino di quel Paese condannato per il reato di truffa continuata commessa in Italia. Ad avviso dei giudici di Bologna, l’articolo 18, lett. p) della legge n. 69/2005, che ha recepito la decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, impedisce la consegna se i fatti sono avvenuti in Italia. In particolare, l’indicata lettera sancisce il divieto di consegna “se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio”. La pronuncia era stata impugnata dal Procuratore generale. La Cassazione, seppure non condividendo del tutto l’impostazione del ricorso, lo ha accolto e ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Bologna. Per la Cassazione non sono stati analizzati correttamente i motivi ostativi alla consegna che più che nella lettera p sembrano collocati nella lettera o) relativa alla litispendenza internazionale che impone una valutazione sull’identità del fatto. L’articolo 18, lettera o) stabilisce che la consegna debba essere rifiutata “se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea”. I giudici di appello avrebbero dovuto effettuare questa verifica che è invece mancata. Di qui la cassazione con rinvio della sentenza.

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