Immunità e consoli: sì alla giurisdizione italiana su questioni attinenti alla proprietà di beni

Nessuna immunità per il consolato del Perù a Milano che si oppone alla restituzione di manufatti di arte precolombiana al legittimo proprietario. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 19784 depositata il 5 ottobre (19784). La vicenda ha preso il via da una segnalazione ai carabinieri fatta dal consolato del Perù che aveva portato al sequestro di manufatti di arte precolombiana acquistati da un gallerista milanese. I beni erano stati consegnati, con provvedimento cautelare, ai consolati di Cile e Perù di Milano. Ogni accusa nei confronti del gallerista si era dimostrata del tutto infondata ma i due consolati non avevano reso i beni, invocando le prerogative garantite agli uffici consolari dal diritto internazionale. Il consolato del Perù aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ex articolo 43 comma 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari sostenendo di aver agito nella sua dimensione pubblicistica, diplomatica e consolare. Il Tribunale di Milano ha ritenuto infondata la questione della giurisdizione. Dello stesso avviso la Cassazione secondo la quale il consolato non ha agito in via pubblicistica non avendo seguito la via diplomatica di cui alla Convenzione Unesco del 14 novembre 1970 “che rappresenta l’unico strumento mediante il quale lo Stato, attraverso l’organo consolare, può legittimamente disporre, iure imperii, di beni di proprietà privata”. Inoltre, scrive la Suprema Corte, la vicenda non presentava alcun collegamento con l’esercizio tipico di potestà pubblicistiche di governo da parte dello Stato estero per il tramite della sua rappresentanza consolare. Il provvedimento di restituzione, quindi, non interferisce con la funzione sovrana dello Stato tanto più che, dopo il dissequestro dei beni, la questione attiene unicamente al diritto di proprietà e non all’esercizio di attività pubblicistiche, con la conseguenza che la giurisdizione italiana è sussistente.

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