Impresa statale privatizzata: esclusa l’immunità per i danni prodotti alle aziende straniere

Lo Stato estero, proprietario di un’impresa poi privatizzata, deve pagare i debiti all’azienda italiana con la quale, prima della privatizzazione, ha concluso contratti di opera e di fornitura. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 21085 del 19 ottobre 2015  (21085) con la quale la Suprema Corte ha precisato gli obblighi in materia di responsabilità extracontrattuale di un’impresa ungherese controllata dallo Stato durante il regime comunista, privatizzata e poi dichiarata insolvente. Precisato che la questione della giurisdizione del giudice italiano è stata già risolta in primo grado e non più riproposta e che la procura speciale era valida ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961 e dell’articolo 12 della legge n. 218/95, la Cassazione ha rilevato la necessità di tutelare il legittimo affidamento del creditore anche in una fase complessa come quella della privatizzazione dell’impresa straniera. Tra l’altro – osserva la Suprema Corte – “lo Stato sovrano che si evolve da un’economia statalista e dirigista verso quella di mercato è civilmente responsabile” delle obbligazioni assunte dalle sue imprese. Non si può riconoscere allo Stato un’immunità per le conseguenze patrimoniali delle sue scelte quando ciò comporta “un intollerabile stravolgimento del sistema di tutela di diritti dei terzi e l’ingiustificabile riversamento del rischio di tali epocali trasformazioni sulle controparti dei singoli contratti precedentemente stipulati”. E’ vero che la scelta di privatizzare le imprese statali appartiene alle decisioni sovrane dello Stato, ma poiché si è verificato un danno da condotta di enti dello Stato e non un danno da privatizzazione, lo Stato è chiamato a risponderne davanti alla giurisdizione del danneggiato. Di conseguenza, la Suprema Corte riconosce la responsabilità extracontrattuale per la condotta dell’ente statale che procede alla privatizzazione tanto più che quest’ultimo aveva comunicato all’impresa italiana la responsabilità dello Stato per i debiti assunti verso l’azienda italiana che, quindi, rassicurata, aveva eseguito la prestazione.

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