Infedeltà e nullità del matrimonio: la Cassazione blocca la delibazione per contrarietà all’ordine pubblico

Il no alla declaratoria di efficacia in Italia di una sentenza del Tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per l’infedeltà da parte dell’uomo, deciso dalla Corte di appello di Lecce, non è una violazione dell’articolo 4 del Protocollo all’Accordo tra Santa Sede e Italia del 1984 ma è per di più giustificato da motivi di ordine pubblico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 4587, nullità matrimonio) depositata il 7 luglio 2022. Alla Suprema Corte si era rivolto un uomo che aveva chiesto la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico il quale aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. La richiesta era stata respinta dalla Corte di appello e l’uomo si è rivolto in Cassazione. Prima di tutto, la Suprema Corte, nel ritenere inammissibile il ricorso, ha osservato che la delibazione della sentenza non era possibile per motivi di contrarietà all’ordine pubblico italiano, “nel cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole” di uno dei coniugi. La divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione – osserva la Cassazione – deve essere manifestata all’altro coniuge o deve essere da lui conosciuta per altro modo. Non basta, quindi, sostenere che s’intendeva essere infedeli perché la riserva mentale sull’obbligo di fedeltà deve essere nota anche dall’altro coniuge. Di qui l’inammissibilità del ricorso e la correttezza della decisione della Corte di appello che ha fatto emergere nuovamente perplessità su alcune regole dei procedimenti dinanzi al tribunale ecclesiastico, il quale ha negato al ricorrente il rilascio di copia degli atti.

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