Interesse superiore del minore da valutare anche nella fase di riconoscimento dei figli

L’interesse superiore del minore, stabilito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, deve essere valutato anche nei casi in cui il padre chieda il riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre. L’abitualità della condotta violenta “e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere” deve essere valutato con attenzione dai giudici di merito chiamati a pronunciarsi, evitando ogni automatismo. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 18600/2021 depositata il 30 giugno (18600). La Corte di appello di Venezia aveva confermato la decisione del tribunale autorizzando un padre, di nazionalità egiziana, che aveva anche minacciato di condurre la bimba in Egitto per farla educare dalla madre secondo la religione musulmana, al riconoscimento della figlia nata da una cittadina italiana che l’aveva riconosciuta per prima. Per la Suprema Corte, alla quale si è rivolta la donna, l’interesse superiore del minore deve essere considerato tenendo conto del benessere e della “crescita armoniosa e serena”, assicurando un bilanciamento tra stabilità dei rapporti familiari e la verità biologica proprio perché è stato superato l’orientamento in base al quale il riconoscimento è sempre un vantaggio per la prole. Così, anche in ragione di un vizio motivazionale, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

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