La Cassazione delinea la propria competenza nei casi di sottrazione internazionale di minori

La Corte di cassazione, prima sezione civile (sentenza n. 16549 del 14 luglio 2010, http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16549_07_10.pdf), per la prima volta, riconosce la propria competenza a esaminare un provvedimento di rigetto della domanda di rientro di un minore nel luogo della propria residenza abituale, ritenendo applicabile, per analogia, l’articolo 7 della legge n. 64/19994 con la quale è stata ratificata la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale del minore. La Suprema Corte, respingendo il ricorso di un padre, cittadino italiano, sposato con una spagnola che aveva sottratto il figlio portandolo dall’Italia in Spagna, si è anche soffermata sull’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003  sulla competenza, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sulla nozione di residenza abituale propria del regolamento Ue. La Corte, inoltre, ha chiarito che i provvedimenti provvisori adottati in via d’urgenza dal tribunale di uno Stato membro, in questo caso quello di Palermo, cessano di avere efficacia, in base all’articolo 20 del regolamento n. 2201,  se si pronuncia nel merito il tribunale di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento (quello spagnolo).

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