La Cassazione sul riconoscimento di una sentenza di condanna per reato non previsto dalla legge italiana

No all’esecuzione di una sentenza di condanna se la condotta che ha portato alla pronuncia nello Stato richiedente non è prevista dalla legge italiana come reato. E’ la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, a stabilirlo con la sentenza n. 28701 depositata il 22 luglio (28701). La vicenda ha avuto origine a seguito della richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo proveniente dalla Romania, che riguardava un cittadino rumeno condannato a un anno di carcere per guida senza patente. In ultimo, la Corte di appello di Catania aveva dato il via libera al riconoscimento della sentenza, rifiutando, però, la consegna per il mandato di arresto e così, l’uomo si è rivolto alla Cassazione. Per la Suprema Corte, il reato di guida senza patente è stato depenalizzato ed è stato trasformato in un illecito amministrativo. Così, ad avviso della Cassazione manca il requisito della doppia punibilità della condotta in entrambi gli ordinamenti “previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 161 del 2010″ con il quale è stata attuata la decisione quadro 2008/909 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”. Esclusa la presenza delle condizioni per la consegna allo Stato richiedente, la Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di appello di Catania.

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