La Commissione europea interviene sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” nel settore dei prodotti finanziari

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 196, il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (danno significativo). Il principio DSNH (“Do not significant harm”) è ormai applicato ad ampio raggio, anche sul piano interno (ad esempio per tutti gli interventi del PNRR), ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per assicurare, in particolare, che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni richieste in modo uniforme e chiaro. Il regolamento dispone che le informazioni siano accessibili, non discriminatorie, ben visibili, semplici, concise, comprensibili, eque e chiare, fornite in modo non fuorviante. Inoltre, in base al regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono tenuti a esporre le informazioni richieste dal regolamento “in modo che siano di agevole lettura, usano caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione”, adattando la dimensione e il tipo dei caratteri nonché i colori utilizzati nei modelli di cui agli allegati da I a V del regolamento. Per quanto riguarda i tempi, entro il 30 giugno di ogni anno i “partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088, pubblicano sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità», le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088, e di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento. Tali informazioni coprono il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente e sono pubblicate nella sezione «Informativa sulla sostenibilità» di cui all’articolo 23 del presente regolamento” (articolo 2). La seconda parte del regolamento è dedicata alla trasparenza circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, segue la sezione sull’informativa precontrattuale del prodotto, le regole sull’informativa del prodotto sul sito web e nelle relazioni periodiche. Il regolamento sarà applicabile dal 1° gennaio 2023.

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