La Corte suprema inglese si pronuncia sulla giurisdizione in caso di contratti transnazionali di assicurazione

La Corte suprema inglese è intervenuta a chiarire i criteri per individuare, in una controversia con al centro una polizza di assicurazione transnazionale, il giudice competente alla luce del regolamento 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, precisando il perimetro di applicazione dell’art. 14 sull’individuazione del tribunale competente in materia di assicurazioni. Con la sentenza depositata il 1° aprile, nel caso Aspen Underwriting Ltd and others v. Credit Europe Bank NV (uksc-2018-0229-judgment), la Corte suprema, nell’escludere la giurisdizione dei giudici inglesi, ha precisato i limiti all’applicazione di una clausola di scelta del giudice competente e la nozione di parte debole del contratto. Al centro della vicenda una polizza, che includeva una clausola di scelta in favore dei giudici inglesi, stipulata tra una compagnia di assicurazione e una nave battente bandiera liberiana. A quest’ultima era subentrato, solo per alcuni aspetti, un istituto di credito, con sede nei Paesi Bassi che, in cambio di un prestito, diventava l’unico beneficiario della polizza. La nave era poi affondata e l’assicurazione, a seguito di alcuni colloqui con i proprietari dell’imbarcazione, aveva versato 22 milioni di sterline a una società indicata dai proprietari. Tempo dopo, però, era risultato che la nave era stata affondata deliberatamente. Di qui l’azione giudiziaria dell’assicuratore contro i proprietari e l’istituto di credito, che aveva contestato, però, la giurisdizione del giudice inglese. Sia l’High Court, sia l’Appeal Court avevano stabilito che l’istituto di credito non era vincolato dalla clausola di scelta della giurisdizione ma, al tempo stesso, avevano chiarito che non poteva avvalersi della sezione 3 del regolamento n. 1215/2012 riguardante i contratti di assicurazione poiché non parte debole del contratto. I giudici inglesi si erano dichiarati competenti in base all’art. 7, n. 2 del regolamento. Di qui il ricorso della compagnia di assicurazione e dell’istituto di credito alla Corte suprema. Prima di tutto, per la Suprema Corte la clausola di scelta del giudice vincola unicamente le parti che hanno dato il proprio consenso in modo chiaro. A ciò si aggiunga che l’istituto di credito non era un successore rispetto al proprietario della nave al quale, inoltre, era stata lasciata la parte della negoziazione con la compagnia assicurativa. Tuttavia, poiché la richiesta dell’assicurazione all’istituto di credito riguardava “matters relating to insurance” ai sensi della sezione 3 del regolamento n. 1215/2012 e che tale sezione ha una portata ampia tanto da considerare non solo i contraenti, ma anche i beneficiari o gli assicurati, l’istituto di credito poteva invocare tale disposizione. Inoltre, precisa la Corte Suprema, l’art. 14 rinforza l’art. 4 in base al quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Pertanto, nell’art. 14 in base al quale “l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario”, va inclusa anche la frode assicurativa contestata dalla compagnia di assicurazione e, quindi, la competenza non va attribuita ai giudici inglesi. La Corte suprema, inoltre, ha respinto la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, procedendo direttamente alla ricostruzione della giurisprudenza di Lussemburgo e alla successiva applicazione. 

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