La direttiva 2005/36/ce non si applica ai notai

E’ il primo intervento relativo all’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali e segna un punto a favore per i notai. L’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Cruz Villanón, infatti, nelle conclusioni depositate il 14 settembre scorso (C-47/08 e altre, conclusioni) relative ad alcuni procedimenti per infrazione avviati dalla Commissione europea contro Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia che impongono clausole di cittadinanza per accedere alla professione notarile, pur ritenendo tali clausole incompatibili con il Trattato Ue, ha stabilito che i notai partecipano direttamente all’esercizio dei pubblici poteri, svolgono una funzione essenziale nella giustizia preventiva e sono quindi sottratti dall’ambito di applicazione delle norme sul diritto di stabilimento del Trattato Ue e dalla direttiva 2005/36 . Secondo l’Avvocato generale, che  ha analizzato la funzione del notaio di tipo latino tipica degli Stati in causa così come di quello italiano, la professione notarile seguita negli Stati di civil law permette al notaio di adottare atti pubblici che s’impongono anche a terzi proprio grazie ai pubblici poteri di cui godono questi professionisti.

Il criterio per qualificare un atto come conseguenza dell’esercizio di pubblici poteri – osserva l’Avvocato generale – è costituito «dalla natura del suo rapporto con l’ordinamento dello Stato» e dall’incorporazione dell’atto adottato dal notaio come provvedimento dello stesso ordinamento a cui l’atto di fatto appartiene. Il valore probatorio degli atti notarili e l’efficacia esecutiva degli atti pubblici sono un segno evidente del collegamento dell’attività di autenticazione con l’esercizio dei pubblici poteri, situazione che conduce l’Avvocato generale a sottrarre i notai dalle norme sul diritto di stabilimento anche in forza dell’articolo 51 TFUE (ex art. 45 del Trattato Ce).

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