La sentenza Taricco si applica solo c’è frode

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 16458 depositata il 31 marzo (16458) ha chiarito in quali casi il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme sulla prescrizione in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Taricco (causa C-105/14). In particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Procuratore della Corte di appello di Venezia che aveva impugnato la pronuncia del Tribunale di Padova con la quale era stato dichiarato di non doversi procedere per il reato di omesso pagamento dell’iva perché estinto per prescrizione. Per la Cassazione, la conclusione è corretta in quanto la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione in attuazione della sentenza Taricco va disposta solo se si tratta di un reato caratterizzato da frode. Così non era nel caso di specie visto che, ai sensi dell’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, si era trattato unicamente dell’omesso pagamento dell’iva senza frode. Di qui la non applicazione della sentenza Ue nel caso di specie.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *