Sull’indennità di disoccupazione da calcolare sulla retribuzione lorda mensile in base alla legge n. 147/1997 nei casi in cui si tratti di lavoratori transfrontalieri in Svizzera, la Corte di Cassazione, sezione quarta civile, con ordinanza n. 8478 depositata il 31 marzo (8478), ha chiarito che i giudici di merito non avevano l’obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea rilevando che la richiesta del ricorrente non era suffragata da “argomenti decisivi” che potessero “sostanziare l’istanza di rinvio pregiudiziale”.
Il ricorso era stato presentato da un lavoratore transfrontaliero secondo il quale i giudici di primo e secondo grado, nello stabilire l’indennità di disoccupazione, non avevano considerato l’iniquità della normativa che, a parità di retribuzione, forniva una tutela diversa in base alla residenza dei lavoratori. La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso affermando la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. Ad avviso del ricorrente, il regolamento Ue 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale conduceva ad applicazioni inique perché, a parità di contribuzioni versate, offriva una tutela contro la disoccupazione diversa in quanto parametrata al criterio della residenza e, quindi, sarebbe stato necessario che il Tribunale e la Corte di appello sottoponessero la questione alla Corte Ue. La Cassazione osserva che i giudici di merito hanno esaminato con attenzione i motivi di doglianza del ricorrente “senza limitarsi a quell’acritica riproduzione della normativa vigente”, come sostenuto, invece, dal ricorrente. Per quanto riguarda l’irragionevolezza della normativa Ue, la Corte di appello aveva motivato la propria decisione e, inoltre, il ricorrente aveva sollevato una questione di legittimità del regolamento n. 883/2004 ma senza “ulteriori specificazioni in ordine al tenore della questione di legittimità”. Respinto così il ricorso così come la richiesta di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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