L’esecuzione in Italia di un atto pubblico straniero può essere bloccata solo se contraria all’ordine pubblico

Una pronuncia nel senso della circolazione degli atti pubblici tra Stati membri dell’Unione europea. Con la sentenza del 17 gennaio 2013 (n. 11644/2009, atto pubblico) la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha precisato il rapporto tra un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva emesso in uno Stato membro ed esecuzione di un atto pubblico, già munito di formula esecutiva, in Italia. Alla Cassazione si era rivolto un uomo il quale si opponeva all’esecutività in Italia di un atto pubblico di un notaio tedesco relativo al riconoscimento di un debito a favore di una donna. Il ricorrente sosteneva che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello di Firenze che aveva dato il via libera all’esecuzione, il provvedimento presentava un difetto di esecutività del titolo straniero in quanto un tribunale tedesco aveva disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva. Di diverso avviso la Cassazione secondo la quale il controllo per bloccare gli effetti di un atto pubblico munito di forza esecutiva deve essere limitato solo all’eventuale contrarietà all’ordine pubblico in linea con il regolamento n. 44/2001  sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Per la Cassazione, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 aprile 1999, Coursier, il giudice nazionale non può procedere ad estendere i controlli su aspetti di natura estrinseca successivi al rilascio della formula esecutiva, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione del tribunale tedesco non ha effetto in altri Stati anche perché l’articolo 22 del regolamento, al comma 5, attribuisce la competenza esclusiva in materia di esecuzione ai giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.

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