L’uso di gas durante l’assedio del teatro Dubrovka era giustificato ma la Russia non ha predisposto un adeguato piano di salvataggio degli ostaggi

La Russia non ha violato l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per aver ordinato l’uso di gas per liberare gli ostaggi del teatro Dubrovka, ma lo ha fatto non prevedendo adeguate misure di soccorso per i feriti  e per non aver compiuto indagini effettive sulle presunte negligenze compiute dalle forze antiterrorismo nel corso dell’attacco. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 20 dicembre 2011 (ricorso n. 18299/03 3 e n. 27311/03, Finogenov e altri contro Russia, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+and+judgments/HUDOC+database/) con la quale Strasburgo ha condannato la Russia per aver violato il diritto alla vita riconosciuto dall’articolo 2 della Convenzione europea. Ai giudici internazionali si erano rivolti alcuni ostaggi e parenti di vittime che erano state prese in ostaggio da terroristi ceceni durante l’assalto al teatro Dubrovka nel 2002. Le autorità russe avevano prima iniziato un negoziato ottenendo la liberazione di alcuni ostaggi e poi avevano deciso l’utilizzo di un gas misterioso che aveva causato vittime tra gli stessi ostaggi. Per la Corte europea, le autorità russe, che pure hanno usato un gas dagli effetti sconosciuti, non hanno però agito con mezzi sproporzionati e, ordinando l’attacco ai terroristi, non hanno violato l’articolo 2. Detto questo, però i giudici internazionali hanno ritenuto che il comportamento delle autorità di Mosca nella fase successiva alla liberazione degli ostaggi fosse stato condotto in violazione dell’articolo 2. Per la Corte, infatti, non poteva essere una sorpresa per le autorità di Mosca che molti ostaggi avrebbero avuto bisogno di cure mediche. Di conseguenza, doveva essere predisposto un adeguato piano di assistenza, mentre le autorità nazionali non hanno adottato alcuna misura per minimizzare gli effetti sulla salute degli ostaggi, trasgredendo così gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 della Convenzione europea. Di qui la decisione di Strasburgo di concedere anche un indennizzo complessivo di 1,254.000 euro per i 64 ricorrenti.

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