No al trasferimento nello Stato di primo ingresso per i richiedenti asilo se c’è il rischio di violazione dei diritti umani

La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sull’applicazione dei criteri di competenza fissati nel regolamento n. 343 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cosiddetto regolamento Dublino II), nei casi in cui vi siano dubbi che in uno Stato membro possa essere assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali e adeguate garanzie per i richiedenti asilo. Con sentenza depositata il 21 dicembre 2011 (cause riunite C-411/10 e C-493/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=153653) i giudici Ue dicono no a forme di presunzione assoluta che permettono a uno Stato membro di trasferire i richiedenti asilo in un altro Paese Ue presumendo che quest’ultimo assicuri il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il regolamento Dublino II, in linea con l’obiettivo di affidare la competenza a conoscere delle domande di asilo a un unico Stato membro, individua, in via generale, le autorità dello Stato di primo ingresso come competenti a decidere sull’asilo per evitare fenomeni di asylum shopping. Di conseguenza, se il cittadino di uno Stato terzo si trasferisce e chiede asilo in un altro Stato membro, quest’ultimo dovrà trasferire la questione al primo Stato. Nella vicenda che ha portato al rinvio pregiudiziale alla Corte Ue, alcuni cittadini afgani, iraniani e algerini erano approdati in Grecia e poi nel Regno Unito e in Irlanda. Prima di decidere il rinvio alle autorità greche, tenendo conto dei numerosi rapporti che evidenziavano dubbi sul corretto trattamento dei richiedenti asilo in Grecia, i giudici inglesi e irlandesi si sono rivolti alla Corte Ue per alcuni chiarimenti sul regolamento Dublino II. Chiara la posizione della Corte: i giudici nazionali non possono trasferire i richiedenti asilo allo Stato membro competente in base al regolamento se vi sono comprovati rischi di trattamenti disumani e degradanti. D’altra parte – osserva la Corte Ue – anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 21 gennaio 2011 nel caso M.S.S. contro Belgio aveva evidenziato le carenze nelle procedure di asilo in Grecia.

Esclusa, quindi, la possibilità di far decidere alla Grecia sulle domande di asilo dei richiedenti, per la Corte Ue, le autorità inglesi devono anche evitare un aggravamento della situazione decidendo in tempi rapidi sulle istanze.

Sulla sentenza della CEDU si veda il post del 21 gennaio 2011.

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