Mandato di arresto e riconoscimento delle sentenze: precisazioni dalla Cassazione

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 53/15 affronta i problemi relativi ai rapporti tra esecuzione del mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle sentenze penali (53:15). A rivolgersi alla Cassazione è stata una cittadina rumena condannata in patria in via definitiva. La Corte di appello di Catania aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto, ma aveva ritenuto che la pena dovesse essere eseguita in Italia perché la donna era affetta da una grave patologia e risiedeva abitualmente in Italia.

La Cassazione, dopo aver respinto il motivo di ricorso fondato sull’assenza di gravi indizi di colpevolezza, constatando che l’autorità giudiziaria deve limitarsi unicamente a verificare che il mandato contenga un compendio indiziario sicuramente evocativo di un fatto-reato e così “astrattamente idoneo a fondare il requisito della gravità indiziaria”, è passata ad analizzare il rapporto con il Dlgs n. 161/2010 con il quale è stata attuata la decisione 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. La Corte ha chiarito che una persona non può opporsi all’esecuzione del mandato di arresto se ha chiesto e ottenuto di espiare la pena in Italia “così implicitamente accettando gli effetti di quella detenzione” e ha riconosciuto che, nel caso di specie, fosse applicabile la procedura di riconoscimento delle sentenze prevista dall’art. 24 del Dlgs 161/2010 che trova applicazione nelle ipotesi previste dall’art. 18  della legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, con particolare riguardo al cittadino italiano e allo straniero residente in Italia. Pertanto, la Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia dei giudici di appello chiedendo l’applicazione delle forme e dei meccanismi procedimentali previsti dal Dlgs n. 161/2010 considerando che la Romania aveva già provveduto al recepimento della decisione 2008/909.

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