Esecuzione di un mandato di arresto: per il riconoscimento di una sentenza indispensabile le verifiche del Dlgs n. 161

Il sistema del mandato di arresto europeo, previsto dalla legge n. 69/2005 che dà attuazione alla decisione quadro, va integrato con il Dlgs n. 161/2010 con il quale è stata attuata la decisione 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. Di conseguenza le garanzie procedurali fornite dall’articolo 24 del Dlgs n. 161 devono essere applicate anche ai casi di esecuzione della pena, con particolare riguardo al cittadino italiano e allo straniero residente in Italia, fissate dall’articolo 18 della legge n. 69 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 19636/17, prima sezione penale, depositata il 26 aprile 2017 (19636), su ricorso di un cittadino italiano nei confronti del quale le autorità rumene avevano chiesto la consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una sentenza di condanna per evasione fiscale. Era stata disposta  l’esecuzione della condanna in Italia e l’uomo aveva chiesto la sospensione condizionale della pena presentando ricorso in cassazione in quanto la sentenza non risultava riconosciuta in Italia secondo il Dlgs n. 161/2010. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Questo perché non solo già con pronuncia del 2016 la stessa Suprema Corte aveva annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello ordinando la scarcerazione, ma anche in ragione dell’obbligo di integrare il sistema del mandato di arresto europeo “con specifico riferimento alle evenienze della consegna in executivis” nei confronti degli Stati che hanno recepito la decisione quadro 2008/2009/GAI. Ed invero, poiché la legge sul mandato di arresto europeo e la stessa decisione quadro non regolano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento alla sentenza straniera va applicato il Dlgs n. 161. Se le verifiche sui criteri di compatibiità della pena e i motivi di rifiuto non vengano considerate, malgrado il condannato dia il consenso a scontare la pena in Italia, l’ordine di carcerazione deve essere annullato.

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