Matrimonio di una straniera con un cittadino italiano: cittadinanza acquisita se la separazione è di fatto

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto, con la sentenza n. 969 depositata il 17 gennaio, il ricorso del Ministero dell’interno che contestava l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di una straniera che l’aveva ottenuta a seguito del matrimonio con un italiano (969). La Corte di appello aveva ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 91/1992, alla luce delle modifiche introdotte con la legge n. 94/1999: poiché nei sei mesi successivi al matrimonio non era intervenuto annullamento, separazione o divorzio, la cittadinanza si doveva considerare acquisita. Un ragionamento condiviso dalla Cassazione secondo la quale ha rilievo, in base al dato normativo, la separazione personale e non quella di fatto. Ed invero, la Suprema Corte richiama l’attenzione sulla circostanza che, quando il legislatore ha voluto considerare anche la separazione di fatto, ha provveduto in questo senso. Ad esempio, la legge n. 184/1983 prevede che i coniugi che intendono procedere all’adozione non si trovino in regime di separazione personale neppure di fatto. Quest’ulteriore criterio non è stato inserito per l’acquisizione della cittadinanza e, quindi, va presa in esame unicamente la separazione legale.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *