Minori stranieri non accompagnati: la Cedu condanna Francia e Grecia – ECHR condemns France and Greece for degrading treatment of the unaccompanied foreign minors

Francia e Grecia condannate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i trattamenti degradanti inflitti a minori stranieri non accompagnati. Con due diverse sentenze depositate il 28 febbraio, Strasburgo ha stabilito, nel caso Khan (ricorso n. 12267/16, AFFAIRE KHAN c. FRANCE), che la Francia ha violato l’articolo 3 della Convenzione che vieta i trattamenti disumani e degradanti, lasciando un minore afgano, arrivato in Francia a 11 anni, per almeno sei mesi, nella “giungla” di Calais, poi smantellata. Le autorità francesi – osserva la Corte – non hanno fatto quanto necessario per proteggere il minore che, in quanto straniero e in quanto non accompagnato, si trovava in una particolare situazione di vulnerabilità. Una situazione – scrive la Corte – che è predominante sulla qualità di straniero in stato di irregolarità. Malgrado poi l’intervento dei giudici di Lille, le autorità competenti, anche se non sono rimaste completamente inattive, non hanno attuato tutti i provvedimenti richiesti dal tribunale amministrativo. La Corte tiene conto della complessità della situazione, delle difficoltà relative all’accertamento dell’età e di alcune dichiarazioni del minore ma, in ogni caso, la Francia non ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere per tutelare un minore in particolare situazione di vulnerabilità. Oltre ad accertare la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, Strasburgo ha condannato la Francia a versare 15mila euro al minore per i danni non patrimoniali. Stesso copione per la Grecia (ricorso H.A. e altri, AFFAIRE H.A. ET AUTRES c. GR?CE, ricorso n. 19951/16) che ha trattenuto nove minori non accompagnati nelle stazioni di polizia di frontiera. Arrivati da Siria, Iraq e Marocco, prima di essere trasferiti in un centro di accoglienza, i minori erano stati trattenuti in luoghi non idonei e, quindi, la Grecia ha violato l’articolo 3 proprio con riguardo al trattenimento nella stazione di polizia, ma non con riferimento al trattenimento nel centro di Diavata. Strasburgo, inoltre, ha accertato la violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà personale) e dell’articolo 13 (diritto a una tutela giurisdizionale effettiva).

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