Nei casi di sottrazione internazionale i giudici non possono decidere valutando solo l’età del minore. Lo dice la CEDU

Nelle decisioni in materia di sottrazione internazionale del minore il giudice nazionale non può adottare una soluzione tenendo conto unicamente dell’età del bambino. Necessario, infatti, per garantire il pieno rispetto della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori  del 25 ottobre 1980 e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare procedere a un esame approfondito della situazione familiare per assicurare che i rapporti con un genitore siano garantiti in via di fatto e non soltanto astrattamente. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 3 maggio (Uyanik contro Turchia, 60328/09, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Uyanik&sessionid=94245474&skin=hudoc-en) con la quale i giudici internazionali hanno accertato la violazione dell’articolo 8 da parte della Turchia tenuta a indennizzare il ricorrente con la somma di 12.5000 euro per i danni non patrimoniali subiti. Questi i fatti. Una coppia turca residente negli Stati Uniti era tornata in patria, per una vacanza, con la figlia di 2 anni. Il padre era poi rientrato negli Stati Uniti, mentre la madre era rimasta con la bimba in Turchia, non volendo tornare negli Usa. Di qui l’azione del padre dinanzi ai tribunali turchi in forza della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale. I giudici nazionali, però, avevano ritenuto di lasciare la bambina con la madre in ragione dell’età della piccola. Il padre si era così rivolto a Strasburgo che ha dato ragione al ricorrente. Questo perché i giudici nazionali non hanno effettuato un esame complessivo della situazione dando per scontato che la circostanza che la bimba fosse molto piccola rendesse opportuno lasciarla alla madre. Per la Corte, in questi casi, è necessario approfondire la situazione e valutarla nel suo complesso, anche tenendo conto della necessità di garantire legami effetti e de facto tra padre e figlia. Così non era stato dinanzi ai tribunali turchi. Inevitabile, quindi, la condanna da parte della Corte europea.

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