Nessun potere discrezionale al giudice italiano sul recupero degli aiuti di Stato

Se la Commissione europea ha stabilito con una decisione che lo Stato deve recuperare alcuni importi considerati come aiuti di Stato il giudice nazionale non ha più alcuna competenza. Di conseguenza, l’azienda destinataria del provvedimento di Bruxelles è tenuta a restituire gli importi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sezione tributaria civile nella sentenza n. 65461 del 27 aprile (6546) che ha respinto il ricorso di un’azienda destinataria di una richiesta dell’agenzia delle entrate che voleva la restituzione di alcuni importi derivanti dalle esenzioni sulle imposte sui redditi concessi per un triennio e classificati dalla Commissione europea come aiuti di Stato. Chiara la Corte di cassazione: il giudice nazionale non ha alcuna competenza in materia di aiuti di Stato, settore che rientra nell’esclusiva competenza di Bruxelles. Non solo. Gli Stati sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria per procedere al recupero degli aiuti di Stato. Necessario, quindi, dare immediata ed effettiva esecuzione alla decisione di Bruxelles.

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