Nessun obbligo internazionale di considerare la kafala al pari dell’adozione

Per estendere le regole interne in materia di immigrazione relative all’ingresso di un minore che deve ricongiungersi con il genitore che ha ottenuto asilo anche ai casi di kafala è necessaria una modifica legislativa. Anche perché, non sussistono obblighi di diritto internazionale generale che impongano agli Stati un particolare trattamento e un’equiparazione ai minori adottati rispetto a quelli che usufruiscono della kafala, fatta salva la necessità di assicurare la piena realizzazione dell’interesse superiore del minore. Lo ha stabilito la Corte suprema inglese nella sentenza del 18 dicembre 2013 [2013] UKSC81 (UKSC_2012_0181_Judgment) con la quale è stata stabilita la necessità di una modifica legislativa prima di poter equiparare in ogni caso un minore adottato a uno che è sottoposto a un legame con il genitore in base alla kafala. La vicenda riguardava una minore che, alla perdita dei suoi genitori in Somalia, era stata legata tramite kafala al cognato. Quest’ultimo era arrivato nel Regno Unito e dopo un po’ di tempo aveva ottenuto il permesso anche per le sue due figlie ma non per la ricorrente che non risultava regolarmente adottata. Con la conseguenza che non si poteva applicare la norma in materia di immigrazione che permette l’ingresso anche ai figli adottati se uno dei genitori beneficia dell’asilo, ma non espressamente per la kafala. Tuttavia, iI giudici nazionali avevano successivamente concesso l’ingresso in quanto la ricorrente aveva avuto un’inclusione nella famiglia e risultava nel suo interesse superiore ricongiungersi con il resto della famiglia. Bene hanno fatto – precisa la Corte suprema – i giudici nazionali a seguire un approccio flessibile, fermo restando però che non esiste alcun obbligo di equiparare la kafala all’adozione sotto ogni profilo giuridico.

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