Nessuna violazione del diritto internazionale nel qualificare il Kosovo come Paese terzo

La Spagna prova a modificare la realtà, ma la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata dalla Grande Sezione il 17 gennaio 2023 (causa C-632/20, Spagna contro Commissione europea), ha stabilito che il Kosovo è un Paese terzo e può partecipare alle autorità di regolamentazione europee, come quella delle comunicazioni elettroniche (BEREC), anche se, nel caso di specie, la Commissione europea ha agito al di fuori delle proprie competenze e, quindi, la Corte ha annullato la decisione che ha permesso la partecipazione del Kosovo all’organismo dei regolatori europei. Al centro del ricorso della Spagna, la decisione della Commissione europea di includere l’autorità nazionale di regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche del Kosovo tra quelle che compongono la BEREC. Ad avviso della Spagna, poiché l’Unione europea non ha riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente ciò sarebbe contrario ai Trattati e al diritto internazionale. Il Tribunale Ue aveva respinto il ricorso di annullamento della decisione della Commissione presentato dalla Spagna che ha poi impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di giustizia. Prima di tutto, i giudici di Lussemburgo hanno precisato che il Tribunale, con la sentenza del 23 settembre 2020 (T-370/19), ha commesso un errore nel momento in cui non ha tenuto conto delle differenti versioni linguistiche dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 concludendo che esiste un diverso significato tra “Paese terzo” e “Stato terzo” (come sostenuto dalla Spagna). Per la Grande sezione, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare le diverse versioni linguistiche e constatare che non in tutte le versioni era presente la nozione di “Paese terzo”. Di conseguenza, poiché in alcuni testi è utilizzata unicamente la nozione di “Stato terzo”, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nel senso che vi è una coincidenza tra Stato terzo e Paese terzo. Per la Corte, inoltre, nell’equiparare il Kosovo a un Paese terzo, non è stata violata alcuna norma di diritto internazionale tanto più che anche la Corte internazionale di giustizia ha sancito che, nell’adozione della Dichiarazione di indipendenza del Kosovo, non era stato violato né il diritto internazionale generale né la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Né – prosegue Lussemburgo – sono state compromesse le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione se il Kosovo abbia la qualità di Stato indipendente. Constatato che il Kosovo può essere considerato un Paese terzo, la Corte ha anche sottolineato che l’Unione europea ha stipulato diversi accordi con Pristina, riconoscendo la sua capacità di concludere accordi internazionali. Detto questo, però, la Corte ha precisato che, pur instaurando una cooperazione con il Kosovo in alcuni settori, questo non comporta un implicito riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente e non incide sullo status di quel Paese. La Corte di giustizia ha accolto, però, una parte del ricorso fondata sull’incompetenza istituzionale della Commissione europea poiché la decisione controversa non poteva essere adottata in base all’articolo 17 del Trattato Ue. Lussemburgo ha così annullato la sentenza del Tribunale e la decisione al centro del ricorso, ma ha mantenuto gli effetti della decisione annullata fino alla sostituzione con un nuovo atto.

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