No a integrazione dei premi per le assicurazioni di veicoli che circolano in altri Stati Ue

Le compagnie di assicurazione non possono chiedere integrazioni dei premi nei casi di contratti di assicurazione obbligatoria di trasporto per il solo fatto che l’assicurato viaggia in un altro Stato membro. La nozione di unico premio sancita dal diritto Ue implica, infatti, che il premio non può variare a seconda del luogo di circolazione, nello spazio Ue, del veicolo assicurato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 26 marzo (C-556/13, assicurazione) con la quale è stata precisata la portata della direttiva 90/232 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, modificata dalla 2009/103. A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte suprema lituana chiamata a decidere una controversia tra una società di trasporti e una compagnia di assicurazione. Nel contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli era stabilito che, nel caso di viaggi all’estero, la ditta di trasporti era tenuta a informare la società e a integrare il premio. Così non era stato: due mezzi erano stati coinvolti in incidenti nel Regno Unito e in Germania e la compagnia di assicurazione aveva chiesto il rimborso della metà degli indennizzi versati ai danneggiati, che era stato concesso dai giudici di merito. Una conclusione che non ha convinto la Corte di giustizia. La nozione di unico premio fissata nelle direttive – osservano gli eurogiudici – impone che il premio sia riferito all’intero territorio dell’Unione per tutta la validità del contratto, anche quando l’autoveicolo permane “in Stati membri diversi da quello in cui ha il suo stazionamento abituale”. Ammettere che una legislazione nazionale o un contratto può prevedere il diritto di rivalsa pari alla metà degli indennizzi versati nei confronti dell’assicurato per gli incidenti avvenuti al di fuori dello Stato di stazionamento porta a vanificare l’obiettivo fissato nelle direttive. Non solo. Sarebbe anche compromesso il passaggio delle frontiere interne dell’Unione con conseguenze negative sul mercato interno. Pertanto, la compagnia non può variare il premio o chiedere la metà degli indennizzi versati all’assicurato perché una simile variazione “equivale a subordinare l’impegno dell’assicuratore di assumersi il rischio derivante dalla circolazione di detto veicolo fuori dello Stato membro di stazionamento abituale al pagamento di un’integrazione del premio”.

 

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