No alla giurisdizione italiana per le azioni di risarcimento danni dovuti a un errore delle agenzie di rating se i titoli sono acquistati all’estero

La Corte di cassazione, a sezioni unite, con l’ordinanza n. 8076/12 ha escluso la competenza dei giudici italiani in una vicenda relativa ai danni derivanti dall’acquisto di titoli sul mercato azionario inglese, non declassati da alcune agenzie di rating (8076). Due cooperative avevano citato in giudizio società di rating statunitensi che avevano dato una valutazione positiva sui titoli. Poco dopo, in realtà, era emerso che il rating era sbagliato e i titoli erano stati declassati. Il ritardo e la valutazione iniziale avevano però causato perdite alle acquirenti. Di qui l’azione per ottenere un risarcimento del danno patrimoniale. La società di rating Moody’s aveva però eccepito la mancanza di giurisdizione del giudice italiano. La Cassazione, investita di un regolamento di giurisdizione, ha richiamato l’articolo 5, par. 3 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in base al quale in materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Questo vuol dire – precisa la Cassazione – il luogo in cui “è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione”. In questo caso, quindi, il luogo in cui sono stati acquistati i titoli ossia Londra (anche con riguardo alle azioni di risarcimento danni dovuti al mancato declassamento) senza che abbia rilievo “il luogo in cui ha sede la banca depositaria dei titoli stessi (Bologna), né quello in cui il rating è emesso” o in cui si potranno verificare le conseguenze future della lesione.

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