Non arrecare un danno significativo: la Commissione adotta i nuovi orientamenti tecnici

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 ottobre gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do no significant harm”, (C/2023/111, DNSH) nel contesto delle azioni collegate al meccanismo di ripresa e resilienza istituito con il regolamento Ue 2021/241 e alla base delle azioni e degli investimenti interni nell’ambito del PNRR. Sei gli obiettivi da prendere in considerazione: mitigazione dei cambiamenti climatici (tenendo conto della metodologia di controllo del clima), adattamento a tali cambiamenti, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli Stati membri  – precisa la Commissione – sono tenuti a fornire una valutazione DNSH per ogni misura che rientri nel quadro del piano di ripresa e resilienza, con un obbligo di valutazione sia delle riforme che degli investimenti, con particolare attenzione ai settori che già in origine presentano maggiori rischi come quello dell’industria, dei trasporti e dell’energia. Al centro dei controlli, gli effetti diretti e indiretti primari di ogni misura, tra i quali gli effetti delle misure a livello di progetto o di sistema. Per chiarire la nozione di effetti diretti e indiretti, la Commissione ha specificato che, nel trasporto su strada, un effetto diretto è costituito dall’uso dei materiali per la costruzione della strada e quello indiretto dalle future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico. Nell’allegato I, la Commissione ha fornito una lista di controllo per consentire agli Stati di valutare in anticipo il rispetto del principio DNSH, attraverso la risposta alle domande inserite nella lista dei criteri, anche con integrazioni e analisi supplementari. Nell’allegato II sono specificati gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH, tra i quali anche quelli trasversali come il rispetto della normativa ambientale UE, con specifica attenzione alle valutazioni di impatto ambientale, l’attuazione da parte delle imprese di un sistema di gestione ambientale come EMAS, altre certificazioni ISO o il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE. La Commissione, poi, pone l’accento sull’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici nel principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.

Per guidare le autorità nazionali, inoltre, la Commissione ha incluso nell’allegato IV le simulazioni esemplificative di valutazione.

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