La Corte europea dei diritti dell’uomo, in seduta plenaria, ha aggiornato le Linee guida sulle modalità di attuazione del Protocollo n. 16, in vigore dal 1° agosto 2018, che ha introdotto nel sistema di Strasburgo un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale d’interpretazione predisposto nel Trattato Ue. Le nuove Linee guida sono state approvate il 25 settembre e pubblicate il 24 ottobre (Linee guida). Il Protocollo è stato ratificato da 22 Stati ma non dall’Italia.
I cambiamenti sono dovuti alla volontà di “codificare” quanto avvenuto in questi anni di attuazione del Protocollo (la Grande Camera ha adottato sei pareri, mentre un altro caso è ancora pendente) rafforzando il dialogo tra Corte europea dei diritti dell’uomo e giudici interni, tenendo conto che già talune corti supreme di Stati parte alla Convenzione europea hanno chiesto alla Grande Camera un parere sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali.
La richiesta deve superare il filtro di un panel di 5 giudici che, in caso di rigetto dell’istanza, sono tenuti a fornire un’adeguata motivazione. Il parere fornito dalla Grande Camera non è vincolante ma sino ad oggi non solo il giudice nazionale che ha sottoposto la questione ha applicato quanto stabilito dalla Corte, ma anche i giudici di Stati che non hanno ratificato il Protocollo hanno dato seguito ai pareri.
Per quanto riguarda gli aspetti più significativi delle Linee Guida, in particolare, con i paragrafi 6.3 e 7 sono stati forniti chiarimenti sulla giurisdizione della Corte, con il paragrafo 10 è stato individuato il momento migliore nel quale sottoporre una questione a Strasburgo e con i paragrafi 12, 13 e 14 sono state affrontate le questioni di forma nella presentazione della richiesta. Sono forniti anche alcuni chiarimenti sulla lingua da utilizzare, sui costi e sulla comunicazione tra Grande Camera e giudici nazionali.
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