Patenti: sì al reciproco riconoscimento ma nel rispetto della sicurezza stradale

Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente rilasciata in un altro Paese Ue se il titolare del documento ha commesso un’infrazione sul proprio territorio, senza che ciò incida sull’utilizzo del permesso di guida nello Stato di residenza. A condizione, però, che lo Stato preveda dei meccanismi per riacquistare l’idoneità alla guida, che non può essere revocata in modo indefinito. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 23 aprile nella causa C-260/13 (patenti corte), con la quale la Corte ha delineato la ripartizione di competenze tra lo Stato che rilascia la patente e gli altri Stati alla luce di quanto stabilito dalla direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recepita in Italia con decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011. Va ricordato che la citata direttiva è stata modificata, solo per limitati aspetti, dalla 2015/653 del 24 aprile 2015. La vicenda ha preso il via dalla revoca della patente emessa in Austria a una cittadina austriaca, che si era spostata in automobile in Germania. Le autorità tedesche avevano deciso che la donna non avrebbe potuto guidare in Germania con la patente acquisita in Austria per aver guidato sotto gli effetti di stupefacenti. Poiché sulla base del verbale redatto dal medico tedesco non risultavano segni evidenti di guida sotto l’effetto di stupefacenti, le autorità austriache non avevano considerato la donna inidonea alla guida. Il Tribunale amministrativo di Sigmaringen, in Germania, adito dalla donna che chiedeva il pieno utilizzo della patente austriaca in Germania, prima di risolvere la questione, ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di chiarire la portata della direttiva 2006/126 che, affermando l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti, potrebbe risultare violato dal provvedimento tedesco. In realtà, la Corte, stabilito che la direttiva lascia spazio all’applicazione delle leggi penali e di polizia dello Stato territoriale, ha affermato che uno Stato membro, sul cui territorio il titolare di una patente di guida, rilasciata in un altro Stato Ue, ha commesso un’infrazione, può rifiutarsi di riconoscere la validità della patente in ragione dell’infrazione commessa, seppure con effetti limitati del provvedimento al proprio territorio. Tuttavia, per rispettare anche il diritto alla libera circolazione e il principio del riconoscimento reciproco delle patenti, lo Stato membro che non riconosce la patente deve stabilire i requisiti perché il titolare possa riacquistare il diritto di guidare, nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

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