Pe negare l’estradizione giusto l’utilizzo dei rapporti di ONG

Per valutare il rischio di tortura che corre un individuo nel caso di estradizione i giudici nazionali devono tenere conto anche dei rapporti di organizzazioni non governative e di quanto deciso dai tribunali di altri Stati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale che, con la sentenza n. 32685/10 depositata il 3 settembre 2010sen32685, ha respinto il ricorso del pubblico ministero che si era opposto alla decisione della Corte d’appello di Roma che aveva negato l’estradizione di un cittadino turco imputato di partecipazione ad un’organizzazione terroristica, ritenendo che l’individuo correva il rischio di tortura e di trattamenti disumani e degradanti. Per la Cassazione, la decisione dei colleghi di appello è stata corretta anche perché la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, ha stabilito l’utilizzabilità di rapporti di ong «per affermare che l’espulsione verso un Paese dove si pratica la tortura integra una violazione dell’articolo 3 della Cedu». Corretta poi la valutazione della Corte d’appello che ha constatato il concreto pericolo nei confronti dell’estradando anche sulla base di una sentenza del Tribunale di Maastricht.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *