Perdite in borsa: la Corte Ue interpreta il criterio di giurisdizione in caso di illeciti civili

L’individuazione dei titoli di giurisdizione fissati dal regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, non può essere demandata a criteri di valutazione propri dell’ordinamento nazionale. E questo anche con riguardo alle competenze speciali. Una diversa soluzione – ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza depositata il 16 maggio 2013 (causa C-228/11, MeltzerC-228:11), sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto. Di conseguenza, per individuare il giudice competente nel caso di illeciti civili non si può far riferimento all’evento che ha causato il danno con riguardo a un soggetto che non è parte nella causa, malgrado ciò sia consentito dall’ordinamento interno. Alla Corte di giustizia Ue si erano rivolti i giudici tedeschi alle prese con una controversia tra un cittadino domiciliato a Berlino e una società di intermediazione finanziaria con sede a Londra. Al centro della vicenda l’azione di risarcimento danni del cittadino che aveva effettuato operazioni in borsa che gli avevano causato ingenti perdite. Il cliente si era rivolto ai giudici tedeschi (Dusseldorlf) in quanto il danno pecuniario si era prodotto in Germania. Tuttavia, in base al diritto processuale tedesco sarebbe stato possibile radicare la competenza giurisdizionale nei confronti di un altro autore del danno in considerazione del luogo dell’evento generatore del danno anche se esso non aveva agito nel distretto del giudice adito.

Prima di tutto, per la Corte, l’interpretazione del regolamento deve avvenire secondo il diritto dell’Unione e non rinviando agli ordinamenti nazionali proprio per non compromettere l’obiettivo di unificare le norme sulla competenza. Di conseguenza, l’articolo 5, par. 3 impedisce che venga radicata la competenza giurisdizionale in base al luogo dell’evento generatore ascritto a uno dei presunti autori di un danno, nei confronti di un altro presunto autore del danno che non ha agito nel distretto del giudice adito.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *