Cambio del patronimico: sì dalla CEDU

Le questioni relative al cambiamento del patronimico rientrano nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di conseguenza, gli individui possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo per verificare se, nel caso in cui uno Stato ponga restrizioni ai cambiamenti, si verifichi un comportamento contrario all’articolo 8 della Convenzione europea che assicura tale diritto. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi che è costata una condanna all’Ucraina (ricorso n. 20390/07, CASE OF GARNAGA v. UKRAINE). Una donna aveva chiesto il cambiamento del patronimico che derivava dal nome del padre. Le autorità di stato civile e poi quelle giudiziarie non lo avevano consentito ritenendo che ciò sarebbe stato possibile solo qualora il padre avesse cambiato il proprio nome. La Corte europea, stabilito che il diritto al rispetto alla vita privata e familiare include anche il diritto di cambiare il nome o cognome, pur riconoscendo l’ampio margine di apprezzamento dello Stato in questo settore e le difficoltà di individuare con precisione gli obblighi positivi degli Stati, ha ritenuto che le restrizioni poste dalla legge ucraina fossero sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito oltre al fatto che la legge non era formulata in modo chiaro. A ciò si aggiunga che mentre la legge permetteva con facilità il cambio del nome e del cognome, non così per il patronimico. Di qui la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

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