Precari della scuola: rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale a Lussemburgo

La Corte costituzionale ha natura di  «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e questo anche nei giudizi in via incidentale. Di conseguenza la Consulta può presentare un rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo ha stabilito, in un’ordinanza innovativa del 18 luglio 2013 n. 207 (ordinanza n. 207), la Corte costituzionale che ha effettuato, per la seconda volta, un rinvio a Lussemburgo. In particolare, la Corte costituzionale vuole conoscere la corretta interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. A seguito della pronuncia di Lussemburgo la Corte si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico). Questo anche per chiarire se il sistema di organizzazione delle supplenze sia compatibile con il diritto Ue laddove  la normativa relativa all’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

L’ordinanza è poi importante perché la Corte considera come ormai consolidata la possibilità di effettuare un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo e dialogare con la Corte Ue.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-corte-costituzionale-applica-la-pronuncia-di-lussemburgo-sulla-tassa-del-lusso.html

 

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