Procedimento accelerato dinanzi alla Corte Ue escluso se sono in gioco solo interessi economici

Non bastano semplici interessi economici per giustificare l’avvio di un procedimento accelerato dinanzi alla Corte di giustizia Ue. Lo ha chiarito, con ordinanza del 2 settembre, nella causa C-353/15, il Presidente della Corte (procedimento accelerato). La richiesta, in relazione a un rinvio pregiudiziale sull’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza, è arrivata dalla Corte di appello di Bari chiamata a decidere su un ricorso di una società dichiarata fallita in Italia la quale, però, aveva eccepito il difetto di competenza dei giudici italiani a seguito del suo trasferimento in Bulgaria avvenuto prima dell’avvio della procedura fallimentare. Secondo la società il centro degli interessi principali era in uno Stato diverso da quello in cui si trovava la sede dell’impresa, anche in assenza di una dipendenza. La Corte di appello, nell’effettuare il rinvio pregiudiziale, ha invocato l’articolo 105 del regolamento di procedura per un rapido trattamento della causa. Una richiesta respinta dalla Corte in ragione del fatto che semplici interessi economici di creditori e debitori, seppure importanti e legittimi, non giustificano il procedimento accelerato.

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