Per mettere a punto alcuni aspetti dell’accordo con il Canada, il Consiglio è intervenuto a definire una particolare procedura ai fini della soluzione delle controversie tra investitori e Stati attraverso la Decisione (UE) 2025/703 del 27 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, stabilendo regole supplementari riguardanti procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese (CETA). Con tale atto, le parti puntano a mettere in campo “regole chiare, trasparenti e reciprocamente vantaggiose per promuovere gli investimenti nei rispettivi territori delle parti”. In particolare, il Consiglio ha proceduto a definire la composizione del comitato misto CETA per regole supplementari sulle procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, basandosi sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla decisione del Consiglio. È previsto, ai sensi dell’art. 2, che un investitore di una delle parti possa chiedere accesso a una procedura accelerata per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti trasmettendo la richiesta al convenuto e al tribunale “al più tardi entro la data di presentazione della domanda al tribunale a norma dell’articolo 8.23”. Le domande soggette a una procedura accelerata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione saranno trattate da un membro unico del tribunale, nominato “dal presidente del tribunale tra i cittadini nazionali di paesi terzi nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8.27, paragrafo 7, dell’accordo, quale modificato dalla presente decisione, entro 30 giorni dalla notifica della decisione con cui il convenuto accetta la richiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 della presente decisione”. Il membro unico del tribunale sarà tenuto a rispettare la decisione n. 1/2021 del comitato per i servizi e gli investimenti, del 29 gennaio 2021, recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d’appello e i mediatori.
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