Procura alle liti e legge applicabile tra lex fori e lex loci

Sulla legge applicabile alla procura alle liti rilasciata all’estero e i suoi effetti in Italia è intervenuta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, che si è pronunciata con la sentenza del 10 novembre (45038). Nodo della questione la validità della procura: l’articolo 122 c.p.p. prevede che un atto compiuto per mezzo di un procuratore speciale ha alla base una procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il pubblico ufficiale che deve dichiarare unicamente che la dichiarazione è avvenuta in sua presenza. Nel caso di specie, il direttore di una società aveva chiesto il riesame di un provvedimento del  Tribunale di Cagliari che aveva disposto il sequestro preventivo di un’imbarcazione di proprietà di una società. La richiesta era stata dichiarata inammissibile in quanto l’uomo era stato considerato privo di legittimazione. Sul punto che qui interessa, la Cassazione ha chiarito che, con riguardo alla procura rilasciata all’estero, va applicato l’articolo 12 della legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato. In base a tale norma, la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero è disciplinata, per poter espletare effetti in Italia,  dalla legge processuale italiana. Tuttavia, nella parte in cui consente l’impiego di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata si rinvia al diritto sostanziale e, quindi, la validità del mandato va riscontrata, per quanto riguarda la forma, in base alla lex loci a condizione che l’ordinamento straniero “conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano”. Per quanto riguarda la scrittura privata autenticata questo vuol dire che il pubblico ufficiale deve dichiarare che il documento è stato firmato in sua presenza, dopo aver accertato l’identità del sottoscrittore.

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