La Cassazione interviene sulla legge applicabile alla procura alle liti

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza depositata il 21 giugno (12811) ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Venezia che aveva respinto il ricorso di una banca la quale si era opposta a un decreto ingiuntivo chiesto da un ente economico tedesco che aveva agito in giudizio con una procura ad litem rilasciata in Germania. Secondo la Suprema Corte, i giudici di appello hanno interpretato e applicato in modo non corretto la legge notarile tedesca. Prima di tutto, la Cassazione ha chiarito la portata dell’articolo 12 della legge n. 218/95 in base al quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, con la conseguenza che è ammesso, come procura alle liti, l’utilizzo di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata se valida in base al diritto sostanziale. Nel caso in esame, il notaio tedesco si è limitato a dichiarare di riconoscere la sottoscrizione apposta non in sua presenza e di conoscere il rappresentante dell’ente tedesco. Di conseguenza, l’atto non è valido perché se è vero che in base all’articolo 60 è riconosciuta la validità del documento di conferimento dei poteri di rappresentanza se l’atto “è considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere”, è anche vero che  la procura può essere conferita con atto redatto in conformità alla lex loci all’estero da un notaio a condizione che l’atto sia equivalente “nella forma e nell’efficacia a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale”. Questo porta la Cassazione a concludere che i giudici di appello non hanno tenuto conto dell’articolo 2703 del codice civile e hanno falsamente applicato le norme della legge tedesca e, in particolare, l’articolo 40 il quale richiede che la firma sia apposta o riconosciuta in presenza del notaio, mentre non lo abilita a riconoscere una firma non apposta in sua presenza. Di qui l’annullamento della sentenza e l’accoglimento dell’opposizione della banca avverso il decreto ingiuntivo richiesto dall’ente tedesco.

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