Protezione internazionale e obblighi informativi: la parola a Lussemburgo

La parola alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con ordinanza interlocutoria n. 8668, depositata il 29 marzo 2021, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha sospeso il procedimento in corso e ha chiesto a Lussemburgo di interpretare l’articolo 4 del regolamento n. 604 del 2013 (Dublino III) e precisare se la mancata consegna di un opuscolo informativo e l’omessa comunicazione degli obblighi previsti dalla norma imponga al giudice nazionale di annullare la decisione di trasferimento.

Nel caso arrivato alla Cassazione, il Tribunale di Catanzaro aveva annullato la decisione di trasferimento in Slovenia (con richiesta di ripresa in carico) nei confronti di un richiedente asilo. Ad avviso del Tribunale erano stati violati gli obblighi informativi a vantaggio del richiedente poiché non era stato consegnato l’opuscolo informativo. Il Ministero aveva impugnato il provvedimento e la Cassazione ha posto un quesito pregiudiziale d’interpretazione alla Corte Ue con riguardo all’articolo 4 del regolamento in rapporto all’articolo 27. Nella vicenda in esame, infatti, l’autorità amministrativa aveva svolto il colloquio informativo, ma non aveva consegnato l’opuscolo previsto dall’articolo 4 del regolamento. Sul piano interno – osserva la Cassazione – si sono formati due diversi orientamenti interpretativi: in alcuni casi, è stato affermato che la norma ha carattere essenziale, con la conseguenza che la mancata consegna dell’opuscolo determina l’illegittimità del provvedimento; in altri casi, è stato ritenuto che la violazione della norma non possa essere fatta valere in sede d’impugnazione della decisione di trasferimento. Così, considerando anche la sentenza della Corte Ue del 26 luglio 2017, C-670/2016, la Suprema Corte ritiene necessario un intervento degli eurogiudici per chiarire se l’articolo 4 “debba essere interpretato nel senso che la violazione dell’obbligo informativo in esso previsto, possa essere fatta valere solo a condizione che il richiedente asilo indichi quali informazioni avrebbe fornito all’amministrazione” per l’applicazione corretta dei criteri di competenza e che egli indichi in che modo le informazioni avrebbero inciso sulla decisione di trasferimento. Inoltre, tenendo conto che il regolamento non chiarisce le conseguenze in caso di violazione dell’articolo 4, la Cassazione chiede a Lussemburgo anche un’interpretazione dell’articolo 27 che fissa un obbligo per gli Stati relativo all’individuazione di rimedi effettivi. 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *