Pubblicata la legge italiana di ratifica dell’accordo con la Croazia sulla zona economica esclusiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2023 la legge 15 maggio 2023 n. 62, con la quale l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo con la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (ZEE). Si tratta del secondo accordo, dopo quello concluso con la Grecia (http://www.marinacastellaneta.it/blog/accordo-italia-grecia-sulle-zone-marittime.html), sulla delimitazione nell’Adriatico della zona economica esclusiva istituita dall’Italia con legge 14 giugno 2021 n. 91 (Legge ZEE), che si inserisce nel Memorandum di cooperazione bilaterale del 12 gennaio 2009 e nell’attività del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italia-Croazia sull’istituzione della zona economica esclusiva italiana. In base all’Accordo del maggio 2022, i due Paesi hanno stabilito che la linea di confine delle zone economiche esclusive su cui le Parti hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale “coincide con il confine della piattaforma continentale tra le Parti in conformità all’Accordo del 1968 e all’Accordo per la correzione tecnica del 2005” (le coordinate della linea di confine sono indicate nel sistema cartografico contenuto nel provvedimento). L’articolo 2 dell’Accordo bilaterale specifica che le disposizioni del Trattato non pregiudicano, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, “a) le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e regolamenti dell’Unione europea in materia; b). i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati da ciascuna Parte nella propria zona economica esclusiva in conformità all’art. 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; c) le disposizioni di cui all’art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle Parti”.

Per la soluzione di controversie, i due Stati si impegnano a risolvere, attraverso consultazioni e negoziazioni dirette, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del trattato di delimitazione delle zone economiche esclusive, prevedendo, altresì, che se la controversia non è risolta entro quattro mesi dalla data “in cui una delle Parti abbia notificato all’altra la sua intenzione di avviare la procedura prevista nel precedente comma, ciascuna  Parte  può sottoporre tale controversia al Tribunale Internazionale del diritto del mare, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto del mare”. Inoltre, è precisato che per l’individuazione del tribunale  cui  potrà essere sottoposta la controversia si applicano “mutatis mutandis l’articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Dichiarazioni rese ai  sensi del medesimo articolo dalle Parti”.

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