Parere ITLOS sul cambiamento climatico: l’Italia presenta le proprie osservazioni

L’Italia ha presentato un “written statement” (C31-WS-1-7-Italy) al Tribunale internazionale del diritto del mare con riferimento alla richiesta di parere depositato dalla Commission of Small Islands States sul cambiamento climatico e il diritto internazionale (Case No. 31, qui la richiesta di parere Request_for_Advisory_Opinion_COSIS_12.12.22). Il documento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (presentato dal Ministro plenipotenziario Stefano Zanini, capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati), redatto con il contributo di Roberto Virzo, professore di diritto internazionale nell’Università di Messina, con l’assistenza di Gabriele Asta, dell’Università Ca’ Foscari, fornisce un chiarimento sulla competenza giurisdizionale del Tribunale a pronunciarsi sul parere richiesto, in particolare con riferimento all’articolo 21 dello Statuto del Tribunale secondo il quale “The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal”. Alla luce dell’analisi svolta, l’Italia ritiene che non vi siano ragioni per respingere la richiesta di parere e che, quindi, il Tribunale dovrebbe procedere a pronunciarsi sull’istanza.

Nel documento è svolta un’analisi sull’interpretazione delle norme convenzionali basate sull’integrazione sistematica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare con riferimento ad altri accordi internazionali, partendo dall’articolo 237 della Convenzione di Montego Bay – che inserisce una clausola di coordinamento – nel quale è precisato che le disposizioni di tale Trattato si applicano senza pregiudizio degli obblighi assunti dagli Stati parti in virtù di speciali convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l’applicazione dei principi generali enunciati dalla Convenzione. Da ciò consegue – si osserva nel written statement – che le norme convenzionali devono essere interpretate alla luce degli obblighi internazionali in materia di ambiente. L’articolo 237 della Convenzione di Montego Bay, d’altra parte, riflette il principio dell’interpretazione sistematica che non determina la prevalenza di una norma sull’altra ma, come si desume anche dalla parte XII della Convenzione, comporta l’applicazione delle disposizioni convenzionali tenendo conto di ogni norma pertinente di diritto internazionale. Sul punto, nel documento è analizzata la giurisprudenza dello stesso Tribunale del diritto del mare e di tribunali arbitrali, nonché le Linee guida del 2021 sulla protezione dell’atmosfera redatte dalla Commissione del diritto internazionale.

Qui gli interventi di altri Stati  https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/request-for-an-advisory-opinion-submitted-by-the-commission-of-small-island-states-on-climate-change-and-international-law-request-for-advisory-opinion-submitted-to-the-tribunal/

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