Recepita la direttiva Ue sul riciclaggio: modificate le sanzioni penali

La spinta è arrivata dalla procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento della direttiva 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (il termine di recepimento era il 3 dicembre 2020). Per evitare che la questione arrivasse nelle aule di giustizia di Lussemburgo, l’Italia ha adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 195 (GU n.285 del 30-11-2021, Suppl. Ordinario n. 41, riciclaggio).

L’atto Ue, che si inserisce nella strategia europea per l’unione della sicurezza 2020-2025, si propone di armonizzare le norme penali degli Stati membri sia con la tipizzazione delle condotte sia con riguardo al trattamento sanzionatorio, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e della necessità di superare i limiti della decisione 2001/500/GAI del Consiglio. Va ricordato che la direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che sono soggetti alle norme specifiche stabilite dalla direttiva 2017/1371 e alle nuove valute virtuali (definite nella V direttiva 2018/843). Il decreto legislativo n. 195/2021 non contiene una norma specifica sulle definizioni in quanto già presenti nell’ordinamento italiano, ma modifica talune disposizioni del codice penale, con particolare riguardo agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis, (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio). Sono modificate le sanzioni, con la previsione di un aumento di pena se il fatto è stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Il recepimento della direttiva era stato previsto con la legge 22 aprile 2021, n. 53, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”. 

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