Regolamento sulla Convenzione di Aarhus e meccanismo di riesame amministrativo: al via le modifiche

La procedura di riesame amministrativo fissata dalla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, assicurata dal regolamento n. 1367, non è stata adeguata. Per dare attuazione effettiva anche a quanto stabilito nel Green Deal europeo è necessario che le istituzioni ascoltino le istanze del pubblico e garantiscano la partecipazione attiva della collettività. Di qui, l’adozione del regolamento UE n. 2021/1767 che modifica il n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus (regolamento Aarhus), che permetterà un migliore controllo sugli atti in materia ambientale. Il sistema di riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal regolamento n. 1367/2006 ha delle criticità ed “è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non governative impegnate a favore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di maggiore portata”. Pertanto, era necessario intervenire per ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista dal regolamento per includere, nel caso di azione delle ONG, gli atti amministrativi di portata generale. Di qui la modifica all’articolo 10, che sarà applicabile dal 29 aprile 2023, con la previsione che “Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)”. Con il nuovo regolamento, quindi, si ampliano i casi in cui le ONG possono chiedere un riesame amministrativo non più circoscritto agli atti di portata individuale, ma ampliato anche a quelli di portata generale.

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