Regolamento Ue sulle successioni: chiarimenti da Lussemburgo

La nozione di organo giurisdizionale nazionale non dipende solo dalle notificazioni effettuate dagli Stati alla Commissione Ue, ma dalla presenza di elementi considerati essenziali per la qualificazione di un organo come giurisdizionale. Di conseguenza, un notaio che attesta il diritto di successione degli eredi nei confronti dei terzi, con un atto di certificazione della successione, rilasciato su domanda degli eredi e che lascia impregiudicata la competenza di un successivo tribunale, non è un organo giurisdizionale. Lo ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 23 maggio nella causa C-658/17 (C-658:17), con la quale la Corte ha chiarito alcune definizioni contenute nel regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. E’ stato un tribunale polacco a rivolgersi alla Corte Ue, prima di risolvere la controversia tra un erede, cittadino polacco e un notaio al quale era stato chiesto di attestare che l’atto di certificazione della successione era una decisione secondo l’articolo 3 del regolamento n. 650/2012 o, in subordine, un atto pubblico. Il notaio aveva respinto la richiesta sostenendo che l’atto di certificazione non poteva essere considerato come una decisione in base al regolamento perché le autorità polacche non avevano notificato alla Commissione che gli atti di quel genere dovevano essere considerati come decisioni. Chiarito che la nozione di decisione inclusa nell’articolo 3 del regolamento prescinde dalla denominazione utilizzata, la Corte ha sottolineato che l’atto, per essere considerato come “decisione giudiziaria”, deve provenire da un organo giurisdizionale inteso come ogni autorità giudiziaria, inclusi i professionisti legali competenti in materia di successioni, “che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega dell’autorità giudiziaria”. A ciò si aggiunga che nel procedimento che porta all’adozione dell’atto deve essere garantita l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti nonché la possibilità che l’atto sia oggetto di un ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria. È vero – osserva la Corte – che il regolamento ha previsto che gli Stati notifichino alla Commissione europea le autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie, ma questo elemento non è centrale per l’inquadramento e, quindi, anche se i notai polacchi non figurano nell’elenco (al pari di quelli italiani) perché non considerati come autorità non giudiziarie con funzioni simili a quelle degli organi giurisdizionali, non è escluso che siano organi giurisdizionali proprio perché l’elenco redatto dalla Commissione su indicazione degli Stati crea solo una presunzione e la notifica ha un valore meramente indicativo. Nel caso di specie, però, la Corte ritiene che l’atto di certificazione della successione è stato redatto su domanda concorde delle parti interessate, con la conseguenza che le prerogative del giudice sono salve e che tali attività non rientrano tra quelle giudiziarie. Accertato che l’atto di certificazione non è una decisione, la Corte ha rilevato che esso va considerato come atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è un’autorità pubblica. Pertanto, per la Corte, il notaio è tenuto, in queste circostanze, a emettere il modulo previsto dall’articolo 59 del regolamento.

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