Revisione legale dei conti: pubblicate le nuove regole Ue.

Pronto il nuovo quadro Ue sulla revisione dei conti. Che punta a sconfiggere i conflitti di interessi, a rafforzare la stabilità finanziaria e ad assicurare un controllo delle attività anche a un organismo transnazionale. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 maggio, L 158, il regolamento n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/2009 della Commissione (revisori dei conti), nonché la direttiva 2014/56 che modifica la 2006/43 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (direttiva revisori), recepita in Italia con Dlgs n. 39/2010. Per entrambi i testi l’entrata in vigore è fissata al 17 giugno 2016. Da quel momento scatteranno gli obblighi di rotazione nella revisione e la competenza del Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB).

Con le nuove regole inserite nella direttiva 2014/56 un’impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro avrà il diritto di effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro. A patto, però, che il responsabile della revisione che la effettua per conto dell’impresa di revisione contabile si conformi alle regole dello Stato membro ospitante (art. 3 bis). Senza oneri sproporzionati sul revisore legale e con ampio spazio alla libertà di prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento. Per le imprese di revisione che svolgono l’attività oltre confine è necessaria l’iscrizione nel registro dell’autorità competente dello Stato membro ospitante. E’ così rimosso il limite imposto dalla direttiva n. 2006/43 che impedisce a un revisore contabile abilitato in uno Stato membro di effettuare, in forma temporanea o occasionale, revisioni dei conti in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda il regolamento, l’Unione europea punta a una maggiore concorrenza per evitare conflitti di interesse. A questo proposito, sono previsti meccanismi di rotazione graduale per arginare i casi di conflitti di interesse e legami troppo stretti tra revisori e azionisti e, quindi, un’eccessiva familiarità che mette a rischio l’indipendenza. In questa direzione, gli enti di interesse pubblico, le società quotate, le banche e le compagnie di assicurazione dovranno cambiare enti di revisione ogni dieci anni (art. 17).

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