Spetta alla Corte costituzionale decidere sulla legittimità della confisca urbanistica in assenza di condanna che, alla prova della Corte europea dei diritti dell’uomo, è risultata contraria all’articolo 7 della Convenzione europea (nessuna pena senza legge) e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto di proprietà). La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20636/14, depositata il 20 maggio (Ordinanza n. 20636), ha rimesso gli atti alla Consulta proprio in relazione a un caso di confisca. Nella sentenza Varvara contro Italia, la Corte europea ha stabilito che è contraria all’articolo 7 la previsione di una confisca non fondata su un giudizio di colpevolezza, che consenta di addebitare un reato e applicare una sanzione. Necessario, a questo punto, che la Corte costituzionale si esprima sulla legittimità costituzionale dell’articolo 44 del d.P.R. n. 380/2001, anche considerando la necessità di tutelare valori costituzionalmente protetti diversi da quello di proprietà che vanno dal diritto alla tutela del paesaggio a quello alla salute. Ad avviso della Cassazione, la tutela del diritto di proprietà ampiamente tutelata nella sentenza Varvara, deve essere considerata in relazione alla sua funzione sociale tenendo conto di altri valori. Ora, poiché il diritto di proprietà non si può assumere inviolabile laddove siano in gioco altri diritti costituzionalmente protetti, non risulta possibile una lettura della confisca convenzionalmente orientata con la conseguenza spetta alla Consulta pronunciarsi. Il giudice delle leggi, infatti, non può sostituire “la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo”. In caso contrario, sarebbe violato il rispetto degli obblighi internazionali assunto con la ratifica del trattato internazionale. Tuttavia, per l’applicazione della Convenzione e il suo inserimento nell’ordinamento italiano anche in relazione ad altri valori costituzionalmente protetti, ad avviso della Suprema Corte, è necessario un intervento della Corte costituzionale tenuta a garantire un bilanciamento tra i diritti in gioco. Tanto più –osserva la Suprema Corte – che “nell’attività di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti cui è chiamata la Corte costituzionale, gli interessi (rectius, diritti) sottesi ai parametri costituzionali evocati (artt.2, 9, 32, 41, 42, 117, primo comma, Cost.) come sopra specificati, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata, prevalgono – a giudizio di questa Corte – sul diritto di proprietà, di pari rango costituzionale”.
Va sottolineato, in ultimo, che secondo la Cassazione il rinvio alla Consulta è, allo stato, obbligatorio perché non è ancora possibile avvalersi del rinvio alla Corte europea secondo il protocollo n. 16 non ancora in vigore.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/sentenza-varvara-respinto-il-ricorso-del-governo-alla-grande-camera.html.
Per commenti all’ordinanza si veda http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=454 e http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=450
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