Riconoscimento sentenze straniere: no a un aggravamento della pena

L’adeguamento della sanzione straniera al diritto interno non può determinare un aggravamento di quanto disposto dalla sentenza penale di condanna. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49733 (49733), resa dalla prima sezione penale e depositata il 30 dicembre 2022, con la quale sono stati precisati alcuni aspetti del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38, che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Un cittadino rumeno, residente in Italia, era stato condannato in Romania a due anni di carcere per istigazione alla corruzione, con sospensione condizionale della pena, sotto vigilanza, per un periodo di tre anni. La Corte di appello di Milano, nell’adeguare la sanzione al diritto interno, aveva deciso una conversione nella misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per due anni. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza di Milano, designato come autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni per l’affidamento in prova, aveva stabilito il divieto di lasciare il territorio e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna. L’uomo ha ritenuto che ciò costituisse una violazione dell’articolo 10 del decreto legislativo che impedisce un aggravamento degli obblighi imposti dalla sentenza di condanna straniera. Una posizione condivisa dalla Cassazione. Chiarito che, in caso di esecuzione passiva, spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata all’estero abbia la residenza legale e abituale pronunciarsi sulla conversione, la Suprema Corte ha precisato che “in nessun caso l’adeguamento può comportare l’aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna”. In questa direzione, la Corte di appello di Milano aveva effettuato una giusta conversione, non ponendo i limiti che sono stati poi fissati dal Tribunale di sorveglianza. Si è verificato, così, con le prescrizioni limitative disposte dal Tribunale di sorveglianza, quali il divieto di lasciare il territorio e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, un aggravamento della pena decisa in Romania ossia la sospensione condizionale della pena sotto vigilanza. Di qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

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